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giovedì 7 Agosto 2025
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Bollo auto, oggetto di accertamento fino alla fine del terzo anno successivo al mancato pagamento

ABRUZZO. «Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento». Ad affermarlo sono i legali Erika Cieri e Romeo Trotta, come ha sancito la sentenza della Cassazione 23397/2016.

L’’art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Il bollo auto, bisogna considerare, è tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale.

In tale ottica particolare attenzione ai fini della prescrizione occorre porre agli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.

Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato o meno rispettato (per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale) devono essere considerate tutte le eventuali e precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale tramite dispositivi normativi.

Con particolare riferimento al bollo auto il termine di notifica triennale deve essere rispettato sia per l’avviso di accertamento che per la cartella di pagamento, considerato quindi anche esso mezzo per la stessa interruzione prescrizionale.

Tale principio si applica solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione (v. si sentenza Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013).

Rileva quindi sempre la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno della violazione.

Innanzitutto la stessa conferma la competenza regionale del bollo ma solo per quanto concerne gettito, accertamento e riscossione ma lo stesso era e rimane tributo proprio dello Stato ed è per questo motivo che le Regioni non sono autorizzate a modificare la disciplina dei termini per l’accertamento o per la riscossione del tributo o a prorogarli autonomamente. Si ribadisce inoltre il termine prescrizionale triennale confermando che l’unica norma regolatrice è quella dettata dal comma 51 dell’art. 5 D.L. n. 953 del 1982. Prosegue inoltre sulla modalità sugli atti interruttivi e sulla riapertura dello stesso stesso termine affermando “Non si hanno dubbi che la notifica dell’avviso di accertamento entro il termine per il recupero della tassa interrompa il termine di prescrizione. Ai sensi dell’art. 2495 c.c. si riapre perciò l’iniziale periodo di prescrizione, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Da ultimo, sul tema prescrizione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione statuendo il seguente principio di diritto : “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Infine, in caso di ricezione di un avviso di accertamento ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l’insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento del bollo auto, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica stessa. In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere presso la Commissione Tributaria.

In caso di mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.