ABRUZZO. Il cittadino che lamenti rumori provenienti dall’immobile del vicino, tali da superare la soglia della normale tollerabilità, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche senza esibire la prova di uno specifico danno alla salute (come quello biologico). Né il risarcimento può essere limitato tenuto conto della priorità temporale dell’attività esercitata rispetto alla destinazione abitativa (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21554/18, Sezione II civile). Nella fattispecie, la Suprema ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno (non patrimoniale) liquidato in via d’equità nella misura di 10.500 euro nei confronti di un condomino che aveva citato il titolare di un’officina contigua a causa delle immissioni rumorose, ritenendo risarcibile solo la compromissione del pieno svolgimento della vita domestica ed escludendo il danno alla salute (i rumori superavano di poco la tollerabilità).
Dopo gli interventi programmati sia contro l’inquinamento acustico in generale che contro quello nei luoghi di lavoro, l’attenzione del legislatore si è posata sugli aspetti locali del fenomeno-rumore, rivolgendosi, tra gli altri, anche a quelli generati dai veicoli in circolazione nei centri urbani, piccoli e grandi, che – sul lungo periodo – potrebbero causare danni alla salute. Contro tale pericolo (in attuazione della Direttiva n. 2004/49/Ce) venne emanato il dlgs n. 194/2005, i cui contenuti rimangono incentrati proprio sulla determinazione a perseguire la corretta gestione del rumore ambientale. La novità assoluta è rappresentata dal fatto che – per la prima volta – viene equiparato in un testo normativo, assieme ai suoni, considerati peggiorativi delle relazioni umane, pure il fastidio, vale a dire quel rumore di fondo, non rilevabile con le tradizionali strumentazioni. Se il rumore può causare effetti negativi per la salute umana, il fastidio (come definito nello stesso decreto) è l’entità del rumore che non arreca danni alla salute, ma che può comunque risultare sgradevole a più persone. In vigore dall’ottobre del 2005, il decreto esclude dal proprio campo di applicazione tutti i rumori generati da attività domestiche nonché quelli percepibili nei luoghi di lavoro od a bordo di mezzi di trasporto; infine quello generato nei luoghi riservati alle attività militari. Trattasi di campi di regolamentazione distinti, atteso che esiste già da oltre dieci anni un compendio di norme poste a tutela dei cittadini. Quindi, l’oggetto del decreto n. 194 è il rumore generato dalle vie di comunicazione, dagli aeroporti, dalle strade, dalle ferrovie e dai trasporti.
Ma, ritornando all’argomento principale, occorre sottolineare che – per i Giudici di legittimità – “l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite ancorché non siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera (e piena) esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, trattandosi di diritti costituzionali garantiti e tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo”. La Corte territoriale si è uniformata a tale indirizzo, riconoscendo al Condominio (che non ha patito altro) il solo danno derivante dalla lesione al normale svolgimento della vita familiare, ai fini dell’ammontare del risarcimento. il consolidato indirizzo della Corte sembrerebbe non avere tenuto in conto il criterio della ‘priorità d’uso.
In tal senso, i Giudici di piazza Cavour hanno rilevato che, “secondo consolidato indirizzo, la valutazione equitativa – avendo ad oggetto un apprezzamento di fatto – è sottratto al sindacato di legittimità, se immune da visi logici e giuridici, mentre nel caso di specie uno dei criteri di determinazione del danno utilizzati risulterebbe errato non potendo riferirsi ad esso ai fini della liquidazione del danno.
Claudio de Luca