ABRUZZO. Se udiste un Sindaco urlare:”Qui comando io. Perciò si fa solo ciò che dico io”, non datevene pensiero. Si tratta di una persona che non dovrebbe occupare una cadrèga comunale, ma solo la sedia impagliata di casa sua. Purtroppo certe esternazioni hanno a verificarsi bene spesso ed un po’ dovunque. Perciò la Corte costituzionale ha preso a frenare certe intemperanze.
Ebbe a farlo già con la sentenza n. 115/2011 dichiarando la parziale illegittimità della norma del testo unico dell’Ordinamento degli enti locali (art. 54, c. 4) nella versione modificata nel 2008 dal “pacchetto- sicurezza”:“Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Purtroppo questa norma fece discutere, dando la stura (come anche in Termoli per l’ordinanza contro gli accattoni) ad una proliferazione di provvedimenti che, nella pretesa di rafforzare la sicurezza, conducevano ad un mosaico disorganico di sanzioni. Il Sindaco di un Comune veneto aveva emanato (proprio come Di Brino) un provvedimento per vietare l’accattonaggio, sanzionando quel comportamento con una misura pecuniaria.
La Consulta sottolineò che la disposizione aveva attribuito ai primi cittadini il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione che, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentavano solo quale esercizio di una discrezionalità. In sostanza i precetti contestati, per la natura degli obiettivi (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i destinatari (persone presenti in un dato territorio), incidono sulla sfera di libertà dei singoli e delle comunità, disponendo prescrizioni, divieti ed obblighi dall’indubbio contenuto impositivo disciplinando restrizioni ai soggetti considerati.
E ciò mentre “la Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge”. Una “riserva” che, nella valutazione della Consulta, non può essere considerata rispettata dal decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 con cui fu precisata la nozione di incolumità pubblica e di sicurezza. Quel provvedimento doveva servire a regolare i rapporti tra Autorità centrale e periferiche nella materia ma non a concretare arbitri nei rapporti con i cittadini.
A volere tacere, poi, del fatto che la disposizione ha anche la conseguenza di introdurre un’irragionevole disparità di trattamento perché la stessa condotta può essere considerata lecita o illecita a seconda del territorio comunale in cui viene posta in essere. Ma per il Ministero “la bocciatura del potere di ordinanza dei Sindaci da parte della Corte costituzionale è un errore. Si tratta di un fatto formale: ci vuole una legge e non un decreto amministrativo e noi rimedieremo per ripristinare questa norma importante”.
Dalla pubblica sicurezza si spazia fino alla circolazione stradale. Il sindaco, al di fuori dei casi di necessità e di urgenza, non può adottare ordinanze di limitazioni di transito al traffico veicolare in alcune vie del Comune.
Una società che gestiva un impianto siderurgico (a cui accedevano quotidianamente autocarri per l’approvvigionamento della materia prima e la spedizione del prodotto finito) impugnò l’ordinanza limitativa del traffico proprio nella strada d’accesso allo stabilimento ed il Tar accolse l’istanza, annullando il provvedimento ordinatorio. L’art 7 Cds, coordinato con l’art. 107 Tuel, attribuisce la competenza ad adottare gli atti ed i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno ai soli dirigenti comunali, sempre che certi atti non siano ricompresi “espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell’ente”. Nella gestione ordinaria, la competenza del Sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, a meno che l’intervento non abbia carattere di necessità e di urgenza.
Claudio de Luca