VASTO. Non ci sarà il fermo pesca unico sull’Adriatico. Gli esiti della riunione del tavolo Mipaaft del 21 febbraio scorso evidenziano date simili al 2018.
Areali e periodi di arresto temporaneo obbligatorio:
- da Trieste a Ancona: 29 luglio al 27 agosto (30 giorni consecutivi);
- da San Benedetto del Tronto a Termoli: 15 agosto – 13 settembre (30 giorni consecutivi);
- da Manfredonia a Bari: 29 luglio – 27 agosto (30 giorni consecutivi);
- da Brindisi a Civitavecchia: 09 settembre – 8 ottobre (30 giorni consecutivi);
- da Livorno a Imperia: 16 settembre – 15 ottobre (30 giorni consecutivi) [1].
- Le Regioni Sicilia e Sardegna disciplinano i rispettivi periodi di arresto temporaneo prevedendo un periodo di 30 giorni consecutivi sulla base di quanto previsto dai piani di gestione nazionali.
Misure tecniche
Le misure tecniche successive all’interruzione temporaneo obbligatoria rimangono invariate rispetto agli anni precedenti: nell’areale da Trieste a Bari, quindi, per le 10 settimane successive all’interruzione obbligatoria, le imprese di pesca dovranno rispettare il divieto di pesca nel giorno del venerdì ed in un altro giorno della settimana, a scelta dell’armatore. In alternativa potranno optare per lo svolgimento dell’attività di pesca per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite lungo 4 giornate su base settimanale.
Confermato il divieto di pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo
Da quest’anno è prevista l’introduzione dell’arresto temporaneo obbligatorio aggiuntivo, ovvero un numero di giornate aggiuntive di fermo pesca a scelta dell’armatore, differenziate per GSA e per segmento di flotta.
Al riguardo si precisa che tale fermo aggiuntivo è stato introdotto al fine di attuare quanto previsto dai Piani di gestione in termini di riduzione dello sforzo di pesca nel triennio 2018/2020.
La riduzione annua dello sforzo di pesca, rimodulata per ogni GSA e calcolata in termini di giornate di pesca per potenza motore, è stata calcolata rispetto alla media nel triennio 2015-2017.
Per tale ragione, oltre ai 30 giorni continuativi, nel 2019 andrà effettuato un certo numero di giornate aggiuntive di arresto temporaneo obbligatorio. Tale numero varia in base alla GSA di appartenenza ed alla classe di lunghezza dell’unità da pesca.
La scelta delle giornate aggiuntive è effettuata a discrezione di ogni singolo armatore, il quale dovrà darne comunicazione scritta entro le ore 9:00 del giorno stesso all’Autorità marittima di iscrizione o del porto di base logistica.
Le giornate di fermo aggiuntivo dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2019.
Non saranno considerate valide ai fini del computo di queste giornate aggiuntive le eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. La data di questo areale potrebbe slittare al 23 o 30 settembre