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martedì 29 Aprile 2025
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Coronavirus, a Vasto scuole di ogni ordine e grado chiuse

VASTO. In seguito alle ultime notizie che hanno diffuso la certezza di un caso di Coronavirus a Vasto (Leggi), il Sindaco di Vasto Francesco Menna ha emesso l’ordinanza relativa alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 7 marzo.

QUESTA L’ORDINANZA:

“Il Sindaco
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo stato di emergenza sanitaria proclamato con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
Vista la circolare n. 3190 emessa in data 03 febbraio 2020 dal Ministero della Salute;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, rubricato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” art. 2, con il quale il Governo interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, per prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus;

Rilevato che l’art.3 del menzionato Decreto-Legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce che “l. Le misure di cui agli articoli I e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma l, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli I e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Letto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in forza del quale “11 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale

Considerato che la situazione imponga l’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 110 di data odierna con cui si è disposta la chiusura del Polo Liceale “Raffaele Mattioli” di Vasto, riscontrando la comunicazione della A.S.L. su compiutamente descritta, per le giornate di mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 del mese di marzo 2020, salvo eventuali e necessarie proroghe, al fine di procedere con gli interventi di sanificazione occorrenti;

Ritenuto dover disporre, a tutela della pubblica e privata incolumità, ancorché in via cautelare e preventiva, la chiusura nelle giornate di mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 del mese di marzo 2020, salvo eventuali e necessarie proroghe, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi gli asili nido privati, al fine di consentire ai soggetti competenti di procedere, negli stessi giorni, con interventi straordinari di sanificazione e ventilazione di tutti i locali ivi compresi, con particolare riguardo ad aule e a spazi ad uso collettivo, strumentazioni tecniche in uso agli studenti ed al personale docente e non docente;

ORDINA

per quanto in premessa, la chiusura nelle giornate di mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 del mese di marzo 2020, salvo eventuali e necessarie proroghe, di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi gli asili nido privati, a tutela della pubblica e privata incolumità, ancorché in via cautelare e preventiva, al fine di consentire ai soggetti competenti di procedere, negli stessi giorni, con interventi straordinari di sanificazione e ventilazione di tutti i locali ivi compresi, con particolare riguardo ad aule e a spazi ad uso collettivo, strumentazioni tecniche in uso agli studenti ed al personale docente e non docente; il divieto, pertanto, di accesso alla strutture, per il predetto arco temporale, a studenti, personale docente e non docente;

DISPONE

sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la comunicazione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici competenti; la trasmissione, per opportuna conoscenza a: Prefettura di Chieti; Questura di Chieti; Regione Abruzzo, Provincia di Chieti; Comandi Provinciali delle Forze dell’Ordine; Corpo di Polizia Locale; al Gruppo di Protezione Civile Comunale; la pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo Pretorio comunale e l’inserimento della stessa nel sito istituzionale dell ‘Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.”