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sabato 22 Marzo 2025
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Sindaci e Comuni alle prese con il riesame per il Reddito di cittadinanza

ABRUZZO. Gli enti locali territoriali, ‘rectius’ i Comuni, risultano sempre più oberati anche con riferimento a questioni che interesserebbero più il Centro che la Periferia. E questo avviene quasi che chi rappresenta branche dello Stato non sapesse a quale punto siano giunti gli Uffici di una Pubblica amministrazione locale, soprattutto quando operativi in enti inferiori ai 5-6mila abitanti. Ed ecco che una nuova tègola viene catapultata sulle spalle di chi è stato ritenuto in grado di attendere ad una serie di “controlli fai-da-te” sull’incontenibile Reddito di cittadinanza che sembrerebbe creato in modo tale da rendere difficoltosa e defatigante ogni verifica.

L’entrata a regime della piattaforma digitale per la gestione dei patti per l’inclusione sociale (la cosiddetta GePI) arriverà al pèttine solo con l’attivazione della gestione telematica d’interscambio-dati tra gli enti locali territoriali. Pertanto, nelle more, lo scambio d’informazioni dovrà avvenire alla «maniera tradizionale» tra i vari Uffici anagrafici. A spiegarlo è stata la nota prot. n. 9227/2019 del Ministero del lavoro che detta indicazioni sui
controlli nell’ambito della Piattaforma GePI. Tra i requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza viene richiesto il possesso della cittadinanza e quello della residenza in Italia di almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della
domanda, in modo continuativo, nonché per tutta la durata d’erogazione del sussidio. La verifica dei requisiti è posta in capo ai Comuni nelle
more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, i quali devono anche comunicare all’Inps l’esito delle
verifiche per il tramite della piattaforma GePI.

Nel dettare le modalità operative dei controlli, il Ministero ha precisato che quando il beneficiario non abbia maturato nel comune di
residenza il periodo necessario (10 anni + 2 consecutivi), nella Piattaforma GePI viene attivata una funzione che permette di rinviare
direttamente ai Comuni di precedente residenza il completamento della verifica dei requisiti. Tuttavia, la messa a punto di quest’ultima era
attesa entro fine anno. Dunque, nelle more, i Comuni devono procedere con verifiche fuori sistema, vale a dire nelle modalità ordinarie
utilizzate per lo scambio d’informazioni tra uffici anagrafici.

Per assicurare la corretta, e completa, verifica dei requisiti il Ministero ha spiegato che, se necessario, i responsabili dei controlli anagrafici
possono ricorrere anche alla convocazione dei beneficiari per l’acquisizione di chiarimenti o d’informazioni aggiuntive. E raccomanda
la completezza di tali verifiche, necessarie anche in considerazione di quanto previsto in tema di sanzioni (sospensione del sussidio, denunce,
etc.). La convocazione potrà avvenire tramite messaggistica telefonica, per posta elettronica o attraverso altri mezzi informali.

L’eventuale accertamento del mancato possesso dei requisiti, riferisce sempre il Ministero, darà luogo a notifiche all’Inps ai fini dell’applicazione della decadenza dal beneficio. Al riguardo, i superiori Uffici ritengono opportuno che tale accertamento sia notificato anche al beneficiario. Qualora all’esito delle verifiche dei requisiti siano individuati casi di dichiarazioni mendaci, i Comuni preposti ai controlli devono avere ben presente di essere tenuti a trasmettere « (…) entro dieci giorni dall’accertamento, all’Autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della
verifica». Vuole questa procedura l’art. 7, c. 14, del d.l. n. 4/2019.

Infine, Roma ricorda che i Sindaci devono adottare un piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo
familiare dichiarato in sede di domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza con riferimento ad una platea non inferiore al 5% del totale dei beneficiari residenti nel territorio di competenza.

Claudio de Luca