MONTENERO DI BISACCIA. Arriva l’inverno e con la stagione climaticamente più rigida, anche in piena pandemia, c’è chi non rinuncia a un rito: quello dell’uccisione del maiale e della sua macellazione per il consumo domestico.
All’uopo, la sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci ha emesso una ordinanza che disciplina questa pratica, con regole Asrem, che quindi potranno valere sull’intero territorio.
Cogliamo l’occasione del provvedimento assunto dal comune medesimo per divulgarle a tutti.
Nell’ordinanza si evidenzia come la macellazione domestica, per consuetudine, si svolge con la presenza di più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, per questo si ritiene necessario fornire le raccomandazioni specifiche per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19, che impongono di ridurre al minimo i contatti tra persone, è raccomandato ai possessori di suini da macellare per autoconsumo di verificare la possibilità di effettuare la stessa presso mattatoi riconosciuti.
In caso di difficoltà e fino a esaurimento dell’esigenza stagionale (15 marzo 2020), è consentito macellare a domicili fino a 4 suini sempre per autoconsumo (del proprio nucleo familiare) a condizione che il proprietario comunichi al Servizio Veterinario con almeno 72 ore di anticipo telefonando (evitando la presenza negli uffici ai seguenti numeri:
CAMPOBASSO 0874 409990, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
TERMOLI 0875 717646 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e lunedì dalle ore 15 alle ore 17.
La macellazione a domicilio è subordinata all’osservanza, da parte dell’interessato, delle condizioni vincolanti riportati di seguito pertanto:
1. gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento e nello specifico da personale esperto, proprietario o da a tra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso, con l’utilizzo d’idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo);
2. all’abbattimento deve seguire l’immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo;
3. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano idonei e in buone condizioni di pulizia ed igiene. Dunque tutti gli strumenti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
4. di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità
5. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
6. è consentita la macellazione fino a 4 suini per ogni nucleo familiare;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.
Si rende noto che la persona che procede alla macellazione dovrà richiedere ai numeri suddetti, l’intervento ispettivo del veterinario ufficiale in tutte quelle situazioni in cui viene rilevata nell’animale vivo o macellato un quadro che non dovesse risultargli, per qualsiasi motivo, di assoluta ed indubbia chiarezza e sicurezza.
Gli interessati che vogliono la visita veterinaria: dovranno sottoporre a visita la carcassa e gli organi e ver are mediante bollettino CCP n. 13179866 intestato a Dipartimento Unico di Prevenzione di 16 euro.
La visita predetta non è effettuata nei giorni festivi ed è concordata con il Servizio Veterinario.
Che il 10% di suini macellati farà sottoposto a visita sanitaria senza preavviso da parte del medico veterinario al fine Ti verificare la regolarità della procedura.
E’ necessario limitare la presenza di persone non conviventi alle stringenti necessità e comunque nei limiti imposi dalle disposizioni vigenti, adottando nel contempo le seguenti misure: in caso di febbre (oltre i 37.5°C) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; non possono partecipare al e operazioni di macellazione e lavorazione delle carni persone che negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; il locale in cui si svolge l lavorazione delle carni deve essere frequentemente aerato, evitando per quanto possibile formazione di vapore e di condensa; devono essere adottate precauzioni igieniche rendendo disponibili alle persone presenti idonei mezzi detergenti per le mani e raccomandando loro la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone; qualora l’attività imponga la distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative si raccomanda l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e le contravvenzioni alle prescrizioni della presente Ordinanza sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dalle leggi vigenti.



