venerdì 10 Gennaio 2025
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Pubblicata l’ordinanza di Speranza, da venerdì mascherine obbligatorie solo nei luoghi chiusi

TERMOLI. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni e le dichiarazioni del sottosegretario Costa, che avevano di fatto reso ufficiale la decisione, pubblicata l’ordinanza del Ministro Speranza, che va a disciplinare le norme di contenimento della pandemia da venerdì 11 febbraio al 31 marzo, quando scadrebbe anche lo stato di emergenza.

Fino a quella data, infatti, resta in vigore l’obbligo delle mascherine al chiuso, al di fuori delle abitazioni private.

Art. 1

1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall’11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2022

Il Ministro della salute

(On. Roberto Speranza)

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