venerdì 14 Febbraio 2025
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Rischio incendi, a Scerni si applicano le misure preventive: ecco i divieti

SCERNI. A seguito del comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva anticendio boschivo, dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 01/APC del 12 giugno 2024 con la quale è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi dall’8 luglio al 15 settembre 2024, il sindaco Daniele Carlucci ha emesso un’ordinanza con la quale, al fine di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità d’incendio in tutte le aree del Comunea rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, é tassativamente vietato:

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di:

a) realizzare prontamente e contestualmente perimetraimente all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

b) Divieto per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale:

a) il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

b) di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 meiri (salvo diversamente disposto dalle norme regionali) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

LE SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dall’ ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.