VASTO. Avvocatura INCA CGIL Chieti “Il lavoratore licenziato non deve restituire l’indennità di disoccupazione percepita se il reintegro nel posto di lavoro non è stato effettivo”: questo il principio giuridico affermato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto, Dr. Aureliano De Luca, nella sentenza n.352 del 27.11.24 a favore di un lavoratore vastese. Il caso, patrocinato dall’INCA – CGIL, tramite l’avv. Fabio Giangiacomo, ha riguardato un lavoratore subordinato licenziato per giusta causa e che, in ragione del suo stato di disoccupazione involontaria, aveva fatto richiesta all’INPS dell’indennità cd N.A.S.P.I. . Lo stesso lavoratore aveva poi inoltrato anche ricorso giudiziario contro il licenziamento illegittimo, ottenendo – a distanza di tempo – il diritto alla reintegra . Il ricorrente – però – secondo la facoltà concessa dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, dopo la sentenza che imponeva il reintegro, anche a causa del logoramento dei rapporti tra le parti. aveva optato per le quindici mensilità alternative alla ripresa effettiva della relazione lavorativa. L’NPS – sulla base di ciò e delle proprie circolari interne – ha richiesto indietro quasi 20.000 euro relativi all’indennità di disoccupazione. Il Giudice del Tribunale di Vasto ha invece ritenuto illegittimo questo provvedimento di indebito, in quanto -anche esercitando la detta opzione – non è venuto meno lo status di disoccupazione involontaria, in mancanza di reintegro effettivo e ripresa dell’originario rapporto lavoro, unica condizione che può dar luogo alla restituzione della NASPI. La corretta interpretazione normativa dei diritti individuali dei lavoratori necessita sempre più di attento e approfondito esame in correlazione ai principi costituzionali, alla normativa europea e al fine ultimo che il legislatore nazionale intende perseguire mediante l’emanazione di apposita normativa per ogni singolo istituto sociale.



