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martedì 9 Dicembre 2025
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L’Inps chiede 20mila euro ad un lavoratore licenziato, ma le indennità non vanno restituite

VASTO. Avvocatura INCA CGIL Chieti “Il lavoratore licenziato non deve restituire l’indennità di disoccupazione percepita se il reintegro nel posto di lavoro non è stato effettivo”: questo il principio giuridico affermato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto, Dr. Aureliano De Luca, nella sentenza n.352 del 27.11.24 a favore di un lavoratore vastese. Il caso, patrocinato dall’INCA – CGIL, tramite l’avv. Fabio Giangiacomo, ha riguardato un lavoratore subordinato licenziato per giusta causa e che, in ragione del suo stato di disoccupazione involontaria, aveva fatto richiesta all’INPS dell’indennità cd N.A.S.P.I. . Lo stesso lavoratore aveva poi inoltrato anche ricorso giudiziario contro il licenziamento illegittimo, ottenendo – a distanza di tempo – il diritto alla reintegra . Il ricorrente – però – secondo la facoltà concessa dall’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, dopo la sentenza che imponeva il reintegro, anche a causa del logoramento dei rapporti tra le parti. aveva optato per le quindici mensilità alternative alla ripresa effettiva della relazione lavorativa. L’NPS – sulla base di ciò e delle proprie circolari interne – ha richiesto indietro quasi 20.000 euro relativi all’indennità di disoccupazione. Il Giudice del Tribunale di Vasto ha invece ritenuto illegittimo questo provvedimento di indebito, in quanto -anche esercitando la detta opzione – non è venuto meno lo status di disoccupazione involontaria, in mancanza di reintegro effettivo e ripresa dell’originario rapporto lavoro, unica condizione che può dar luogo alla restituzione della NASPI. La corretta interpretazione normativa dei diritti individuali dei lavoratori necessita sempre più di attento e approfondito esame in correlazione ai principi costituzionali, alla normativa europea e al fine ultimo che il legislatore nazionale intende perseguire mediante l’emanazione di apposita normativa per ogni singolo istituto sociale.