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venerdì 14 Marzo 2025
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Variante Statale 16: “Perché Anas vuole passare su una area protetta?”

VASTO. “A proposito della Variante alla Statale 16, l’ANAS continua a parlare della possibile interferenza di un nuovo tracciato in un’area della Rete Natura 2000. È diventato davvero ossessivo l’epistolario

dell’ANAS con formula infinitamente replicata che recita testualmente:

Nella nota l’ANAS S.p.A ha dichiarato che tra i siti delle arre naturali protette, come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, per cui gli impatti derivanti dall’attuazione del progetto potrebbero interferire vi è l’area naturale: ZSC  “Foce Trigno – Marina di Petacciato IT7228221 ecc.

Se l’Anas sa che l’area è protetta, per quale ragione chiede la possibilità di passare? Non deve forse tener conto di ciò che è già stato ufficialmente riconosciuto come area protetta? Per quale ragione l’Anas chiede di poter soprassedere a un divieto? Il divieto vale per tutti: dai singoli a tutti gli enti del complesso paesaggio burocratico nazionale. Ma è proprio il paesaggio in quanto tale (sia burocratico, sia nazionale) che l’ANAS rifugge. Che lo si voglia o meno, deve sempre essere un modo per superarlo. Il presidente dell’AAST del Molise ha risposto all’ANAS con gli stessi argomenti che l’ANAS già sapeva: che l’area protetta va dal confine con l’Abruzzo (Formale del Molino), a partire dal livello del mare fino ai 90 m. s.l.m. della propaggine calanchiva. E allora: si può sapere il perché di una domanda quando già si ha la risposta? La procedura di valutazione dell’impatto ambientale? Si tratta di una zona SIC e l’ANAS dovrebbe già sapere (come già sa) di che cosa si tratta. Non vi sono dubbi: è sufficiente andare di là dal confine occidentale della SIC e la soluzione è già pronta.

Ma diamine! Perché si vanno cercando gli ostacoli quando possono essere tranquillamente evitati? La risposta, ovviamente, deve essere data da chi li cerca!

Mi limito a ricordare che il SIC è un concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)[ relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche come Direttiva “Habitat”, recepita in Italia a partire dal 1997 che

  • – contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell’Allegato I[non chiaro] o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell’Allegato II della direttiva Habitat[;
  • – può contribuire alla coerenza e connettività della rete di Natura 2000;
  • – contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità europea deve redigere un elenco di siti (i cosiddetti pSIC, proposte di siti di importanza comunitaria) nei quali si trovano habitat naturali e specie animali (esclusi gli uccelli previsti nella direttiva 79/409/CEE o direttiva Uccelli) e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi, la Commissione redige un elenco di siti d’interesse comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC l’area deve essere dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZSC). L’obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000 in cui l’area di cui si parla è già  inscritta.

Ora, se la cosa non è chiara, ciò vuol dire che l’appartenenza dell’area in questione a SIC-Natura 2000 comporta di per sé già l’accertamento di avvenuta valutazione dell’impatto ambientale. Dunque, non si capiscono le ragioni di una tiritera che non conduce da nessuna parte. La risoluzione  del problema è in re ipsa! E come diceva un tale, «il resto è silenzio».

Così il professore Luigi Murolo.