VASTO. Con sentenza del 12 giugno 2025, la Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato la Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento della somma di € 41.083,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto fino al soddisfo, in favore di un dirigente medico per ferie non godute. Il ricorrente è stato assistito e difeso dall’avv. Luca Damiano del Foro di Vasto.
Il credito si fondava sull’accertamento del mancato godimento di numerosi giorni di ferie, documentato attraverso gli estratti dei cartellini marcatempo elaborati dalla stessa Azienda Sanitaria.
L’onere della prova e l’inefficacia della comunicazione generica
Nel motivare la decisione, la Corte ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di pubblico impiego privatizzato: il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver concretamente posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, con inviti specifici e chiari avvisi di decadenza in caso di mancata fruizione.
«In tema di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva».
Nel caso di specie, la comunicazione inviata dall’ASL al dirigente, contenente un generico invito a fruire delle ferie “prima della cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio”, è stata ritenuta non sufficiente a integrare l’onere probatorio richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte:
- la comunicazione non indicava un termine preciso entro cui consumare le ferie;
- non conteneva alcun avviso circa la perdita del diritto all’indennità sostitutiva;
- subordinava comunque l’utilizzo del congedo alle esigenze organizzative aziendali, anteponendo l’interesse dell’amministrazione a quello del lavoratore.
Il ruolo della tempistica: preavviso e inutilizzabilità
Particolarmente rilevante è il passaggio della motivazione in cui si sottolinea che la comunicazione è pervenuta durante il periodo di preavviso, ovvero in un momento in cui la fruizione delle ferie non era più concretamente possibile, venendo meno lo stesso scopo delle ferie (riposo, recupero psicofisico). Inoltre, la comunicazione lasciava intendere che il dirigente avrebbe potuto prolungare il rapporto di lavoro al fine di smaltire le ferie residue, ipotesi che è stata ritenuta inidonea a tutelare il diritto in maniera effettiva.
Riflessioni e rilievo sistematico
Questa sentenza si inserisce nel solco di un orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e in linea con i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale che può essere limitato solo in presenza di una reale possibilità di fruizione.
In tal senso, la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila costituisce un ulteriore monito alle pubbliche amministrazioni datrici di lavoro, le quali non possono sottrarsi all’obbligo di gestire proattivamente il godimento delle ferie e devono adottare comunicazioni puntuali, vincolanti e tempestive, al fine di evitare l’obbligo risarcitorio.