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martedì 29 Aprile 2025
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Chi comanda in municipio, sindaco o dirigenti?

VASTO. In materia di funzioni e compiti tra politica e dirigenza dispone il Testo unico degli enti locali secondo cui sono i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo a spettare al Sindaco ed agli Assessori delegati mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica rimane attribuita ai ‘dirigenti’ mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse (umane, strumentali e di controllo). Competono ad essi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente tra le funzioni di indirizzo e controllo degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale (quando presente). Sono di pertinenza dirigenziale pure i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.

L’allusione va alla Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso; alla responsabilità delle procedure; alla stipulazione dei contratti; agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; agli atti di amministrazione e di gestione del personale; ai provvedimenti di autorizzazione, di concessione (o analoghi) il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie. Sempre ai dirigenti compete sospendere i lavori, l’abbattimento di immobili e la riduzione ‘in pristino’ nell’ambito dei poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, Infine competono le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. ‘Dulcis in fundo’, tutto quanto è attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a tali fonti, delegati dal Sindaco.

Le attribuzioni dei dirigenti, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche leggi. Ciò posto, quel Sindaco che dicesse “Qui comando io!”, si ritroverebbe oltre i limiti fissati dal testo unico degli enti locali. Nella sostanza il dirigente è una figura professionale munita di autonomia decisionale, gestionale ed operativa, e gli competono funzioni con rilevanza esterna che manifestano la volontà dell’ente (art. 107 Tuel). Rilascia le autorizzazioni amministrative con cui la P.a. provvede a rimuovere un limite legale all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo oppure ad una potestà pubblica.

Per esempio la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di disciplina della circolazione stradale, rientrano nelle competenze della dirigenza i provvedimenti che – pur dovendosi adeguare agli eventuali atti normativi e di indirizzo generale emanati dalla Giunta (e ferma restando l’attività di vigilanza e verifica successiva riservata a tali organi, art. 4 dlgs n. 165 del 2001) siano diretti a regolare l’assetto nel centro abitato, a nulla rilevando che gli artt. 6 e 7 Cds ne conferiscano espressamente al sindaco la disciplina e che i provvedimenti in questione non risultino enumerati dall’art. 107, c. 3.

Ciò attesa la natura meramente esemplificativa dell’elenco contenuto in tale disposizione. Con propria sentenza le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale, lo Statuto del Comune (ed anche il Regolamento, ma soltanto se il primo contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare) può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa, fermo restando che, solo ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 Tuel.

Claudio de Luca