SAN SALVO. Applicazione delle misure di Prevenzione rischio incendi boschivi e caduta alberi sul territorio Comunale e lungo la linea ferroviaria durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi
Il sindaco, Emanuela De Nicolis, ha firmato una ordinanza relativa all’attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2025.
Si riportano le raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale, e ai rischi conseguenti per il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre.
Nel dettaglio VIETA di:
accendere e bruciare residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale;
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF e le altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo apposita autorizzazione;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
ORDINA
1) Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
2) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;
3) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare prontamente e contestualmente perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 20 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 30 giugno 2025;
4) Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
5) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera, di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.
6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 30 giugno 2025 di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
7) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti;
8 ) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;
9) Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell’art.13 del D.lgs n°36 del 13 gennaio 2003, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione;
10) Ai proprietari di fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, di garantire, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile;
11) ai possessori, a qualsiasi titolo di terreni adiacenti la linea ferroviaria (coltivati, tenuti a pascolo o incolti) di:
– tenere sgombre tali aree, fino a 20 (venti) metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni materiale potenzialmente combustibile;
– circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 (cinque) metri, che dovrà essere costantemente priva di seccume vegetale;
– di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria;
– di effettuare costantemente e in ogni periodo, la dovuta vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria, allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto;
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12) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere agli interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo periodicamente:
– alla manutenzione mediante sfalcio delle erbe infestanti ed asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire condizioni tali da accrescere il pericolo incendi e prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica (ratti, rettili ecc.)
– alla regolare potatura di siepi sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni della visibilità e di transito sulla strada e le proprietà private confinanti, nascondendo la segnaletica e ne limitano la visibilità, restringono o danneggiano le strade, diminuiscono o impediscono l’illuminazione delle strade e minacciano l’integrità dei centri luminosi, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità, ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
– alla manutenzione delle alberature radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine statale e/o proprietà private;
– alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio qualora caduti sulla strada per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
– alla potatura di alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
– alla conservazione dei fabbricati ed i muri di qualsiasi genere, in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
– di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica e privata incolumità relativamente alle piante ad alto fusto radicate sui propri fondi;
DISPONE
– salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni, nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell’art. 48 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana adottato con deliberazione n° 9 del 30/01/2013 del Consiglio Comunale di San Salvo, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00, nonché secondo il regime sanzionatorio ordinario previsto da tutte le altre normative vigenti in materia.