X
domenica 29 Giugno 2025
Cerca

“Non erogato dall’Inps l’assegno unico e universale per i profughi ucraini”

VASTO. Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di un nostro lettore sui profughi ucraini in Italia e sul diretto all’assegno unico familiare:

“Come ormai è noto a tutti, l’Italia ha ospitato numerosi cittadini Ucraini fuggiti dal proprio paese a seguito degli eventi bellici ivi scoppiati nel febbraio 2022. Il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sempre ribadito con forza che il nostro Paese avrebbe garantito ai cittadini in questione la massima accoglienza e aiuti economici.

Però la realtà non sempre è quella che ci si aspetta. E’ il caso, per questa popolazione, del comportamento da parte di sedi distaccate dell’INPS per quanto riguarda la concessione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, stabilito dal Decreto Legislativo 230/2021.

Il Decreto in questione ha stabilito alcuni requisiti per l’ottenimento dell’Assegno e tra questi era incluso, per i cittadini extracomunitari, la cittadinanza in Italia di almeno due anni, anche non continuativi, oppure un contrato di lavoro a tempo indeterminato o determinato superiore a 6 mesi, il tutto chiarito dalla Circolare INPS n. 23 del 09/02/2022 che ha recepito in toto quanto previsto dal Dlgs. 230, chiarendo che all’art. 3, comma 1, lettera d) che lo stesso stabilisce l’alternatività tra i due requisiti sopra citati. E soprattutto chiarisce, riferendosi al solo contratto di lavoro, che tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento alla domanda medesima.

Successivamente con messaggio n. 2951 del 25/07/2022 l’INPS ribadiva nuovamente i requisiti originariamente previsti dal Dlgs 230 ma specificava che “in assenza di riscontri parte degli archivi Pe. So. In ordine al possesso dei titoli di permesso di soggiorno, la posizione verrà posta in stato di EVIDENZA ALLA STRUTTURA TERRITORIALE E IL CITTADINO RICEVERA’ APPOSITA COMUNICAZIONE CONTENETE L’INVITO A PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONENECESSARIA PER L’ESAME DELLA DOMANDA.

Successivamente l’INPS con circolare n. 41/2023 del 07/04/2023 avente ad oggetto “Legge 29/12/2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2023-2025” – Modifiche alla disciplina dell’Assegno unico e universale. Precisazioni sui permessi di soggiorno recepisce le modifiche e al punto 5 di tale circolare l’Istituto scrive: “Al riguardo, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si precisa che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2022, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2023, articolo 16 con le quali tali permessi di soggiorno sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023.

A tale proposito, si evidenzia che l’articolo 4, comma 1, lettera g), del Dlgs. N. 85 del 7 aprile 2003, che costituisce norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE, espressamente prevede la possibilità che vengano estese ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali comprese quelle per l’assistenza sociale.

Sembrerebbe che il parere del Ministero del Lavoro, abbia fatto superare il requisito dei 2 anni di residenza perché non può essere che un cittadino Ucraino fuggito dalla guerra nel marzo/aprile 2022 abbia maturato al 07 aprile 2023 i due anni di residenza in Italia. E quindi quando chiarisce che i titolari di permessi di soggiorno temporanei “possono usufruire” dell’assegno riconoscendo il requisito della residenza.

Ma tutto questo non avviene o non viene ritenuto valido dall’Inps.

Le domande presentate dai cittadini Ucraini tendenti ad ottener il riconoscimento dell’assegno sono state poste in evidenza presso la sede per oltre 4 mesi ed ai cittadini non è stata inviata alcuna comunicazione in merito alla documentazione da presentare. Le stesse dopo 4 mesi circa sono state rifiutate con la motivazione della mancanza dei requisiti della residenza di 2 anni in Italia e del rapporto di lavoro. Nessuno si pone il problema di interpretare quello che il Ministero ha voluto chiarire con il parere conforme e poi perché il Ministero avrebbe dovuto esprimere un parere? Se voleva intendere che il requisito della cittadinanza restava tale che bisogno aveva di esprimere un parere? Bastava solo riconfermare quanto previsto dal Dlgs 230/2021. Io mi sono chiesto: io sono un cittadino italiano con un figlio minore, disoccupato, faccio domanda dell’assegno unico mi viene concesso ed al cittadino Ucraino no? Perché non si applica il criterio dell’alternatività dei requisiti?

Inoltre, la Suprema Sezione Lavoro con l’ordinanza n. 23763 del 1° ottobre 2018, ha riconosciuto il diritto ad un cittadino extracomunitario a percepire l’indennità di accompagnamento spettante a quest’ultimo nonostante l’assenza in capo ad essa del requisito temporale di soggiornante di lungo periodo (5 anni), a cui avevano invece subordinato lo stesso diritto, disconoscendolo, le due pronunce di grado di merito.

Unica conclusione possibile, pertanto, per la Corte Costituzionale è quella di affermare che “Ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere a bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex articoli e2 e 3 della Costituzione, alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano.

Alla luce di tutto ciò ci si chiede del perché questi cittadini extracomunitari debbano essere lasciati in balia di pareri personali e non di richieste ufficiali da parte delle sedi periferiche al Ministero in maniera ufficiale. Tra l’altro corrono voci, ovviamente da verificare, che alcune sedi Provinciali dell’INPS abbiano riconosciuto il diritto e l’erogazione dell’assegno a cittadini Ucraini anche se non in possesso dei requisiti reclamati (sbagliando) congiuntamente da alcune sedi territoriali.

Tra le altre cose, domande presentate per il riconoscimento dell’invalidità civile nel mese di marzo 2023 non hanno ancora ottenuto ad oggi nessuna comunicazione in merito al riconoscimento o meno di quanto richiesto.

Si ritiene che quanto sopra descritto non sia sufficiente ad ottenere le prestazioni richieste, ma quanto meno a sollecitare con quesiti richieste di interpretazioni non personali, a volte forse dettate da presunzioni di avere sempre ragione o di evadere da responsabilità che qualcuno dovrebbe assumersi.”