ROMA. Lo stato di emergenza è un evento raro nelle democrazie. La Costituzione non prevede l’ipotesi di una calamità e fa riferimento solo allo stato di guerra (art. 78), deliberato dalle Camere che conferisce al Governo i poteri necessari, dichiarati (art. 87, c. 9) dal Capo dello Stato. Nel caso del coronavirus, quindi, non si può ricorrere all’art. 78 perché un’analogia non consente di applicare una normativa eccezionale.
Per ovviare, lo Stato si era concessa la legge n. 225/1992 (di istituzione del Servizio di Protezione civile):“Al verificarsi degli eventi il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d’emergenza, ne fissa la durata in 180 gg. (prorogabile per ulteriori 180) e ne determina l’estensione territoriale. Si provvede anche tràmite ordinanze (art. 5), perciò il Governo si è regolato adottando la deliberazione del 31 gennaio scorso. Dopo la diffusione della pandemia, ha adottato nuove modalità di gestione (d.l. n. 6/2020, art. 3) con decreti del Presidente del Consiglio.
Il d.p.c.m. è un atto amministrativo emanato per il pubblico interesse dal Presidente, ‘motu proprio’ o con i Ministri competenti. Nel caso di specie i decreti di Conte sono stati discussi anche da noti esperti a causa dell’anomalìa che li hanno resi di livello analogo alla legge, fonte di diritto primario.
Perciò è stato rilevato che, se il Governo era necessitato ad adottare norme aventi forza di legge, lo strumento costituzionalmente corretto era solo il decreto-legge. Invece Conte avrebbe trasformato uno strumento attuativo di norme in vigore in una fonte primaria di diritto, introducendo di soppiatto nuove fattispecie di reato che potrebbero essere disapplicate per insanabile incostituzionalità a causa di misure che incidono sulla libertà personale dei cittadini con lo strumento del d.p.c.m. inidoneo allo scopo benché avesse avuto a disposizione lo strumento del decreto legge, approvato dal Parlamento, in vigore per 60 gg. per poi essere convertito in legge.
Coi d.p.c.m., oltre alla chiusura di tante attività (non sempre ampiamente giustificate), è scattata l’azione repressiva delle Forze dell’ordine (dalle Polizie locali ai Cc., dalle Fiamme gialle alla Polizia di Stato), con modalità (ed episodi) non sempre benignamente accettati.
Alcuni esempi? La sanzione di 680 euro inflitta ad un sacerdote che aveva celebrato la Messa alla presenza di 15 fedeli, distanziati e con mascherina (sanzionati per 280 euro ciascuno); l’accertamento, con droni ed elicotteri, nei confronti di un camminatore solitario su di una solinga spiaggia; la violazione effettuata a carico di un surfista da una pattuglia di guardiacoste al largo del mare di Termoli; i verbali affibbiati a gente uscita di casa per 2 bottiglie di vino al supermercato, considerate non essenziali per una colazione; le tante sanzioni inflitte a chi sarebbe uscito di casa, senza motivo, di sovente giudicate ‘ad libitum’ degli agenti; i medici albanesi, che prima di ritornare a Tirana, dopo di avere lavorato per la Sanità lombarda lungo un intero mese di emergenza-Covid, sono stati puniti dalla Polizia con multe fino a 500 euro per avere tenuto una piccola festicciola in albergo. In tempi di Coronavirus, un party di questo tipo non può essere organizzato, neppure tra medici e infermieri arrivati in Italia per aiutarci: 10 i sanzionati per l’inosservanza dei divieti più due denunce per resistenza ed oltraggio.
A questo punto ci si permetta di pensare che la ragione, la logica, la decenza ed il buon senso sono finiti fuori dalla finestra, suscitando le proteste di una parte della Politica nazionale. Per concludere, sono in tanti coloro che sparlano a titolo personale, anche se solo per sorridere. Meglio, comunque, che un clima del genere non perduri e che Conte eviti di usare il verbo ‘concedere’ quando si concede agli Italiani a reti unificate. Molti cittadini si preoccupano, pensando che stiano diventando lettera morta norme costituzionali come la libertà di parola, il giusto processo, la rieducazione del condannato in un carcere umano, la segretezza della corrispondenza sottoposta ad ogni genere di intercettazione (‘troyan’), i limiti della tassazione …
Claudio de Luca



