Sfratto giostre di Piazza Rodi alla Marina, il Tar accoglie la sospensiva

la diatriba ven 17 febbraio 2023

Vasto Il legale: "Provvedimenti di questo tipo sono competenza del Consiglio comunale e non della Giunta"

Attualità di Miriam Giangiacomo
1min
Piazza Rodi Vasto Marina ©Google
Piazza Rodi Vasto Marina ©Google

VASTO. Il Tar di Pescara ha accolto il ricorso presentato dalla ditta Umberto Marinozzi, uno dei gestori di attività di giochi per bambini di piazza Rodi, contro il provvedimento emanato dalla Giunta comunale volto a regolamentare il rilascio di concessioni di suolo pubblico nella piazza, un provvedimento che avrebbe avuto come conseguenza la rimozione dei giochini per bambini dalla piazza. Il Tar ha concesso quindi la sospensiva con una motivazione "che è ampiamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente - dichiara l'avvocato di Marinozzi, Massimo Romano - quindi anche a prescindere da quello che sarà il merito, fissato a febbraio 2024, di fatto il provvedimento giurisdizionale è già in questa fase integralmente satisfattivo, perché consente alla ditta di ripresentare la domanda per la concessione e quindi di continuare l'attività che svolge da più decenni".

Il Tar ha stabilito in primo luogo che "appare fondato il vizio di incompetenza della Giunta, perché provvedimenti di questo tipo risultano di competenza del Consiglio comunale dal momento che oggi il comune di Vasto non ha una regolamentazione di questo tipo di attività - continua l'avvocato Romano -. Quindi c'è un primo profilo di illeggitimità, che è quello che noi abbiamo specificamente contestato, il cosiddetto 'eccesso di potere', cioè il fatto che la norma che viene approvata è sproporzionata rispetto al fine che vuole perseguire, dal momento che secondo il Tar si indicano in modo assolutamente generico una serie di obiettivi di presunto interesse pubblico che potevano essere perseguiti con una misura assai meno invasiva rispetto a quella adottata, ovvero riducendo gli orari o la superficie autorizzabile, nei limiti in cui questo fosse strettamente necessario.

E' evidente che si sarebbe andati a vietare alle due ditte che storicamente esercitano questa attività di poter continuare a svolgerla. Il Tar in pratica rileva che gli stessi obiettivi si potrebbero raggiungere con un sacrificio assai più contenuto deglin interessi legittimi delle parti ricorrenti e comunque solo ove ciò sia strettamente necessario. Come ultimo passaggio, viene condivisa anche la prospettazione del danno grave e irreparabile, nella misura in cui è evidente che quel tipo di delibera avrebbe impedito alla ricorrente di presentare la domanda di esercizio perché c'è un divieto di autorizzare quel tipo di richiesta di occupazione di suolo pubblico. Noi siamo quindi molto soddisfatti. Probabilmente la Giunta comunale farebbe bene a riflettere -conclude il legale -, perché francamente non comprendiamo il senso di provvedimenti contra personam di questo tipo".

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione