Sanità, pagamento del tempo di vestizione anche per non turnisti e non addetti alla continuità assistenziale

LA SENTENZA sab 27 luglio 2024
Cronaca di La Redazione
2min
Infermieri e operatori sanitari ©Palermo Today
Infermieri e operatori sanitari ©Palermo Today

VASTO. La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Vasto, aveva accolto parzialmente le domande di pagamento dei tempi di vestizione (c.d. tempi tuta) proposte da vari operatori sanitari, integralmente rigettandole, invece, solo rispetto ad alcuni di essi.

 La Corte territoriale aveva ritenuto che, in linea di principio, dovendo gli operatori sanitari indossare la divisa presso la sede di lavoro per ragioni di igiene, i tempi necessari a tal fine fossero tempi di lavoro.

 La Corte d’Appello di L’Aquila, aveva rigettato le domande di pagamento dei tempi di vestizione (c.d. tempi tuta) proposte da vari operatori sanitari, in relazione al personale tecnico di laboratorio, al personale OTA ed agli autisti di ambulanza, perché non adibiti ad assicurare la continuità assistenziale e, per alcuni di essi, perché non adibiti ad attività in turnosicché, tenuto anche conto della obiettiva diversità della prestazione, non vi era obbligo per essi si indossare o dismettere la divisa necessariamente prima e dopo il turno di lavoro;

 La Corte d’Appello aveva ritenuto che per quegli addetti non emergesse un obbligo di indossare o dismettere la divisa necessariamente prima o dopo il turno di lavoro e ciò sia perché, pur lavorando in turni, la loro attività non prevederebbe continuità assistenziale o passaggio consegne, sia perché taluni di loro non erano impegnati in attività caratterizzata da turni, sicché si sarebbe di fronte ad una obiettiva diversità della prestazione esigibile.

 I lavoratori tutti dipendenti della ASL Lanciano-Vasto-Chieti hanno proposto ricorso per cassazione.

 La Corte di Cassazione ha statuito che il ragionamento non è corretto, in quanto ciò che conta non è l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell’orario di lavoro di tali addetti siano stati ricompresi e remunerati i tempi di vestizione e svestizione infatti, se ciò non è accaduto, evidentemente anche quei tempi, previa stima anche in questo caso di quanto a ciò necessario, vanno remunerati, a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno e dal fatto che i tempi di vestizione/svestizione si sommino o meno a tempi di passaggio consegne.

 La causa va quindi rimessa alla medesima Corte d’Appello affinché, anche per il personale rispetto al quale il diritto al c.d. tempo tuta è stato integralmente disatteso, si svolgano i necessari accertamenti sopra detti.

Esprime soddisfazione per la pronuncia il segretario territoriale della sigla sindacale FSI-USAE Raffaello Villani per i propri iscritti, che sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Damiano e Marco Frediani del Foro di Vasto.

Vastoweb.com Testata giornalistica

Reg. Tribunale di Larino N. 01/2009 del 9/01/2009 - Num. iscrizione ROC:30703

Direttore Responsabile: Federico Cosenza

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 - 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

© Vastoweb.com. 2024 - tutti i diritti riservati.

Realizzato da Studio Weblab

Navigazione