Proroghe Covid scadute

lun 11 luglio 2022
Veicoli al crocevia di Claudio de Luca
3min
Revisione veicoli ©n.c.
Revisione veicoli ©n.c.

ROMA. Il 29 giugno sono scadute le proroghe relative all'emergenza Covid per la circolazione stradale.

Il 31 maggio 2021 è stato il termine ultimo per la comunicazione, da parte degli Enti Locali, dei proventi relativi alle violazioni del “Codice della Strada”, nell’ambito della Relazione di cui al Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019. Ma in quanti avranno provveduto? La procedura informatica per la trasmissione dei dati va resa accessibile sul sito web della Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno.

Dalla consultazione delle avvertenze diramate dal Viminale, emergono alcune integrazioni rispetto alla precedente Circolare. Vale a dire: i proventi da indicare sul Modello informatico sono quelli incassati nell’anno di riferimento; le spese per i procedimenti amministrativi a cui si fa riferimento al punto 2 della Circolare Fl. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all’accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate; qualora il Servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei Comuni; in caso di Convenzione tra più Comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure da ciascun Ente per la propria quota-parte.

I dati conoscitivi di ciascun Ente e l’anno di riferimento della relazione sono inseriti automaticamente dal sistema. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del “Codice della Strada” sono quelle risultanti dalla contabilità dell’Ente dell’anno precedente. Per essi si intendono le somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione anche se non coincidenti con le somme accertate nello stesso anno o ad accertamenti di anni precedenti al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi di cui all’ultimo capoverso dell’art. 1 del Decreto attuativo.

Il 29 giugno sono terminate le proroghe relative all'emergenza-Covid relativamente a documenti e adempimenti per la circolazione stradale. Patenti e revisioni, quindi, dovranno essere in regola con le scadenze ordinarie. Questa del 29 giugno è importante per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle carte di qualificazione per i conducenti professionali di mezzi pesanti e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose. Già esclusi dalla proroga coloro che guidavano con una patente o Cqc non italiana, perché in questo caso contavano i rinvii previsti per l'emergenza Covid dalla Ue, già tutti scaduti. Le stesse regole valgono per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa: quelle comprese fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo scorso son finite il 29 giugno.

Per i 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su un nuovo foglio rosa, non viene considerato il periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022: quindi chi ha il documento scaduto in questo periodo (con proroga al 29 giugno 2022), ha altri due mesi per chiedere il riporto dell'esame di teoria.

Per revisioni e controlli sui veicoli o su loro parti, tutte le proroghe sono già scadute, salvo quelle per approvazione tecnica dei veicoli-frigo (Atp), sostituzione o riqualificazione bombole a metano (Cng) e prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne: le scadenze comprese nel periodo dello stato di emergenza sono anch'esse rinviate al 29 giugno. Lo stesso è previsto per le autorizzazioni per trasporti eccezionali, alla circolazione di prova e all'effettuazione di scorte tecniche.

Entro il 29 giugno doveva sottoporsi alla visita anche chi doveva passare per la Commissione medica locale (per esempio, i disabili) ed aveva il consueto permesso provvisorio rilasciato a causa delle lunghe liste di attesa. Discorso analogo per i titolari di patenti per camion o bus (categorie CE, D1E, D e DE) che durante lo stato di emergenza hanno superato rispettivamente i 65 e i 60 anni, arrivando all'età per cui si può continuare a guidare mezzi pesanti solo dopo controllo effettuato dalla Commissione. Scadute il 29 giugno pure gli attestati di fine corso di qualificazione iniziale o periodica per la Cqc e quelli per il conseguimento e il rinnovo dei Cfp.

Claudio de Luca

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