Note sull'articolo 650 del Codice penale: come evitare le contravvenzioni

lun 18 maggio 2020
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Note sull'articolo 650 del Codice penale: come evitare le contravvenzioni ©https://www.studio-gabrielli.it/
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Risponde della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 C.p.) – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato - chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, di sicurezza o di ordine pubblico o d’igiene. La sanzione è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206. Si tratta di una norma in bianco la cui applicabilità dipende da un elemento futuro destinato a dare concretezza ed attualità.

Pensiamo, ad esempio, al dpcm che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, faceva divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Persona offesa dal reato è la collettività nel cui interesse l’ordine deve essere adempiuto, mentre il privato, che sostenga di avere subito un pregiudizio dall’inosservanza del provvedimento, può assumere esclusivamente la qualità di soggetto danneggiato. Questa norma incriminatrice non è applicabile a violazioni di leggi o di regolamenti, a meno che non sia espressamente richiamata. Il provvedimento deve avere il crisma della legalità, ossia dev’essere stato emesso dall’Autorità competente nelle forme essenziali richieste ed in esecuzione di una norma giuridica, entro i limiti di un potere discrezionale conferito
dalla legge.
Il potere del Sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini non è delegabile; ne consegue che l’inottemperanza ad un’ordinanza emessa da soggetto delegato dal primo cittadino non integra il reato previsto dall’art. 650 c.p., perchè emesso da soggetto incompetente.

Più in dettaglio, il Giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. Ne consegue che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, l’inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia “legalmente dato”. In quest’ottica, non risponde del reato colui che, invitato a presentarsi davanti all’Autorità di polizia “per motivi di polizia giudiziaria”, non obbedisca all’invito quando la motivazione generica esternata nella disposizione di convocazione non sia tale da soddisfare il riscontro dei requisiti minimi previsti dalla norma penale per la verifica della legittimità dell’ordine poi non ottemperato.

La conseguenza è che l’atto, attraverso cui viene veicolato l’ordine, si profila illegittimo, non soddisfacendo l’esigenza di un’informazione, pur sommaria, nei riguardi del destinatario in ordine alle ragioni della convocazione; nel senso che l’ordinanza contingibile e urgente che il Sindaco può emanare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o a tutela dell’ambiente, a carattere esclusivamente locale, deve avere come requisito di legittimità formale una motivazione che dia conto della sussistenza concreta dei presupposti previsti dalla legge. Così, integra la contravvenzione in discorso l’inottemperanza, senza giustificato motivo, della persona informata sui fatti all’invito a presentarsi alla Polizia giudiziaria, delegata dal P.m. all’assunzione di sommarie informazioni, non potendo in questi casi la P.g. procedere all’accompagnamento coattivo dell’interessato.

Non integra invece la contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa Autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell’interessato; né integra inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (dati per ragioni di giustizia) la condotta di inottemperanza alla convocazione presso la stazione Carabinieri. per la restituzione del bene in sequestro, trattandosi di atto di materiale esecuzione del provvedimento
giudiziario di dissequestro e restituzione disposto dall’Autorità giudiziaria.

Claudio de Luca

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